Art. 15 (Protocollo)
1. Le Parti, agendo direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate, o bilateralmente, coopereranno, dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, per elaborare e realizzare dei programmi di assistenza reciproca e di assistenza ai paesi in via di sviluppo che ne manifestino il bisogno, per la scelta, la creazione e la gestione delle aree protette. 2. I programmi contemplati al paragrafo precedente dovranno vertere, in particolare, sulla formazione del personale scientifico e tecnico, la ricerca scientifica e l'acquisto, utilizzazione e fabbricazione di materiale appropriato per tali paesi, a condizioni vantaggiose di cui sara' convenuto fra le Parti interessate.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
