1. Le Parti, agendo direttamente o con l'aiuto delle organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali qualificate, o bilateralmente, coopereranno, dal momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, per elaborare e realizzare dei programmi di assistenza reciproca e di assistenza ai paesi in via di sviluppo che ne manifestino il bisogno, per la scelta, la creazione e la gestione delle aree protette. 2. I programmi contemplati al paragrafo precedente dovranno vertere, in particolare, sulla formazione del personale scientifico e tecnico, la ricerca scientifica e l'acquisto, utilizzazione e fabbricazione di materiale appropriato per tali paesi, a condizioni vantaggiose di cui sara' convenuto fra le Parti interessate.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art15 · fonte su Normattiva