Art. 5 (Protocollo)
Le Parti potranno rafforzare la protezione di un'area protetta creando, nella zona di applicazione del presente Protocollo, una o piu' aree cuscinetto in cui le restrizioni alle attivita', pur restando compatibili con le finalita' assegnate all'area presa in considerazione, siano meno severe.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
