1. Nel caso in cui una Parte si proponga di creare un'area protetta, contigua alla frontiera o ai limiti della zona di giurisdizione nazionale di un'altra Parte, le autorita' competenti delle due Parti faranno in modo di consultarsi al fine di raggiungere un accordo sulle misure da adottare e, fra l'altro, esamineranno la possibilita' per l'altra Parte di creare un'area protetta corrispondente odi adottare ogni altra misura adeguata. 2. Nel caso in cui una Parte si proponga di creare un'area protetta contigua alla frontiera o ai limiti della zona di giurisdizione nazionale di uno Stato che non e' parte del presente Protocollo, la Parte fara' in modo di accordarsi con le autorita' competenti di detto Stato al fine di procedere alle consultazioni previste al precedente paragrafo. 3. Nel caso in cui siano create aree protette contigue da due Parti o da una Parte e da uno Stato che non e' parte del presente Protocollo, accordi speciali potranno prevedere le modalita' della consultazione o della concertazione, rispettivamente contemplate ai paragrafi 1 e 2. 4. Nel caso in cui uno Stato non parte del presente Protocollo si proponga di creare un'area protetta contigua alla frontiera o ai limiti della giurisdizione nazionale di una Parte del presente Protocollo, quest'ultima fara' in modo di accordarsi con detto Stato al fine di procedere a consultazioni e, eventualmente, di concludere un accordo come previsto al paragrafo 3.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;127~protocollo-art6 · fonte su Normattiva