Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982
Art. 7 (Protocollo)
Le Parti, con riferimento agli obiettivi perseguiti e tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna area protetta, adotteranno progressivamente, in conformita' con le norme di diritto internazionale, le misure necessarie, che possono essere fra l'altro:
- a)l'organizzazione di un sistema di pianificazione e di gestione;
- b)il divieto di scaricare o riversare i rifiuti o altri materiali che possano recare danno all'area protetta;
- c)la regolamentazione del passaggio delle navi e di qualsiasi sosta o ancoraggio;
- d)la regolamentazione della pesca, della caccia, della cattura di animali e della raccolta dei vegetali;
- e)il divieto di distruzione di vegetali o animali e dell'introduzione di specie esotiche;
- f)la regolamentazione di ogni atto che possa nuocere alla fauna o alla flora o che possa danneggiarle, ivi compresa l'introduzione di specie zoologiche o botaniche autoctone;
- g)la regolamentazione di ogni attivita' che implichi l'esplorazione o lo sfruttamento del fondo del mare o del suo sottosuolo, o una modifica della configurazione del fondo del mare;
- h)la regolamentazione di ogni attivita' che implichi una modifica della configurazione del suolo o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre di un'area marina protetta;
- i)la regolamentazione di ogni attivita' archeologica e della rimozione di qualsiasi oggetto che possa essere considerato un bene archeologico;
- i)la regolamentazione del commercio, dell'importazione e dell'esportazione di animali o di parti di animali, di vegetali o di parti di vegetali e di oggetti archeologici provenienti da aree protette e sottoposti a misure protettive;
- k)ogni altra misura volta a salvaguardare i processi ecologici e biologici nelle aree protette.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
