Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
Art. 14 (Trattato)
SULL'ESITO DEL PROCEDIMENTO 1. La Parte che ha ottenuto l'estradizione per lo svolgimento di un procedimento penale comunica all'altra Parte la decisione irrevocabile che lo definisce.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
