1. Ciascuna Parte autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio della persona estradata da uno Stato terzo verso quest'ultima Parte. 2. Alla domanda di autorizzazione del transito si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Il transito puo' essere rifiutato per i motivi per i quali puo' essere rifiutata l'estradizione ai sensi del presente Trattato. 3. Se e' utilizzata la via aerea e non e' previsto alcun atterraggio non e' necessaria l'autorizzazione della Parte il cui territorio e' sorvolato. Tuttavia tale Parte deve essere in anticipi informata del transito dall'altra Parte, la quale fornisce i dati relativi all'identita' della persona, dara' indicazioni del fatto commesso, della sua qualificazione giuridica ed eventualmente della pena da scontare e attesta l'esistenza di un provvedimento restrittivo della liberta' personale o di una sentenza irrevocabile di condanna a pena restrittiva della liberta' personale. Se l'atterraggio avviene questa comunicazione produce gli stessi effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 9.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art15 · fonte su Normattiva