DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE 1. Se una Parte ed altri Stato domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decide tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione dei fatti, della cittadinanza e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art13 · fonte su Normattiva