Art. 13 (Trattato)
DI DOMANDE DI ESTRADIZIONE 1. Se una Parte ed altri Stato domandano l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decide tenendo conto di tutte le circostanze ed in particolare della gravita' e del luogo di commissione dei fatti, della cittadinanza e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, della data di ricezione della domanda.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
