Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989
Art. 16 (Trattato)
DELLA DECISIONE La Parte che ha ottenuto l'estradizione comunichera' all'altra Parte la decisione che definisce il procedimento per il quale l'estradizione e' stata concessa.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
