1. Le riunioni ordinarie delle Parti si tengono alle stesse scadenze delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione organizzate ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa. Le Parti possono anche tenere delle riunioni straordinarie in conformita' all'articolo 14 della Convenzione. 2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo hanno per oggetto, in particolare:

  • a)di vigilare sull'applicazione del Protocollo e di esaminare l'efficacia delle misure adottate, nonche' l'opportunita' di prendere altre disposizioni in particolare sotto forma di allegati;
  • b)di rivedere e modificare, se del caso, ogni allegato al Protocollo;
  • c)di elaborare ed adottare programmi e misure conformemente agli articoli 5, 6 e 15 del presente Protocollo;
  • d)di adottare, in conformita' all'articolo 7 del presente Protocollo, linee direttive, norme o criteri comuni in qualsiasi forma convenuta tra le Parti;
  • e)di formulare delle raccomandazioni in conformita' al paragrafo 2 dell'articolo 12 del presente Protocollo;
  • f)di esaminare le informazioni fornite dalle Parti in applicazione dell'articolo 13 del presente Protocollo;
  • g)di adempiere, a seconda delle necessita', ogni altra funzione in applicazione del presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art14 · fonte su Normattiva