1. Il presente Protocollo si applica:

  • a)agli scarichi inquinanti provenienti da fonti terrestri situate sul territorio delle parti che raggiungono la zona del Protocollo, in particolare: direttamente, da emissari in mare o da depositi o da scarichi effettuati sulla costa o a partire da essa; indirettamente, tramite i fiumi, i canali o altri corsi d'acqua, ivi compresi i corsi d'acqua sotterranei, o di scorrimento;
  • b)all'inquinamento di origine terrestre trasportato dall'atmosfera, secondo le condizioni che saranno definite in un allegato aggiuntivo al Protocollo, accettato dalle Parti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 17 della Convenzione. 2. Il Protocollo si applica ugualmente agli scarichi inquinanti provenienti da strutture artificiali fisse installate in mare che, rientrando nella giurisdizione di una delle Parti, vengono utilizzate a fini diversi dall'esplorazione e sfruttamento delle risorse minerali della piattaforma continentale, del fondo marino e del relativo sottosuolo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art4 · fonte su Normattiva