Nel quadro delle disposizioni e dei programmi di sorveglianza continua previsti dall'articolo 10 della Convenzione, e se necessario in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, le Parti intraprendono il piu' presto possibile attivita' di sorveglianza continua aventi per oggetto:

  • a)la valutazione sistematica, per quanto possibile, del livello di inquinamento lungo le loro coste, specialmente per quanto riguarda le sostanze o fonti elencate negli allegati I e II, e la comunicazione periodica di informazioni in materia;
  • b)la valutazione degli effetti delle misure prese in applicazione del presente Protocollo, per ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art8 · fonte su Normattiva