Art. 8 (Protocollo)
Nel quadro delle disposizioni e dei programmi di sorveglianza continua previsti dall'articolo 10 della Convenzione, e se necessario in collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti, le Parti intraprendono il piu' presto possibile attivita' di sorveglianza continua aventi per oggetto:
- a)la valutazione sistematica, per quanto possibile, del livello di inquinamento lungo le loro coste, specialmente per quanto riguarda le sostanze o fonti elencate negli allegati I e II, e la comunicazione periodica di informazioni in materia;
- b)la valutazione degli effetti delle misure prese in applicazione del presente Protocollo, per ridurre l'inquinamento dell'ambiente marino.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
