dei rischi o degli effetti dell'inquinamento 1. Gli Stati si impegnano, per quanto e' possibile e nel rispetto dei diritti degli altri Stati, direttamente o attraverso le competenti organizzazioni internazionali, a osservare, misurare, valutare e analizzare, mediante metodi scientifici riconosciuti, i rischi o gli effetti dell'inquinamento dell'ambiente marino. 2. In particolare, gli Stati vegliano sugli effetti di qualunque attivita' da essi autorizzata o intrapresa, al fine di valutare se tali attivita' rischiano di inquinare l'ambiente marino.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art204 · fonte su Normattiva