Art. 14 (Accordo) — Cooperazione Scientifica e tecnologica
Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocita' e del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonche' la organizzazione di conferenze e seminari. Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno, anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione Europea disponibili, i seguenti settori:
- a)formazione scientifica, tecnica e professionale;
- b)collaborazione tra le Universita' e le Organizzazioni scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi Paesi;
- c)nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
- d)gestione integrata delle risorse idriche;
- e)lotta alla desertificazione;
- f)diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione tecnologica. Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
