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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[3]Articolo unico.

[4]- E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084, concernente modificazione della costituzione dell'«Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda», con le seguenti modificazioni:

[5]Dopo l'art. 9 aggiungere:

[6]«Art. 10.- Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, potranno essere emanate norme per la disciplina della produzione e riproduzione dei modelli di vestiario da parte dell'industria nazionale dell'abbigliamento».

[7]Gli articoli 10 e 11 diventano rispettivamente articoli 11 e 12.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 11 maggio 1936 - Anno XIV

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL

[12]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 9 luglio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-05-11;1287~art1 · fonte del testo