[1]di disposizioni piu' favorevoli
[2]Tutte le disposizioni eventualmente piu' favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenuta negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
