[1]fiscale a favore di imprese di trasporti

[2]1. Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, alle imprese marittime e a quelle di autotrasporti che esercitano il servizio tra le predette aree, si applicano le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione. 2. Le imprese che esercitano il trasporto marittimo e terrestre di cui al precedente articolo 16 sono esenti, nello Stato in cui non hanno sede, da ogni imposta, tassa o contributo per le attivita' svolte in detto Stato.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art17 · fonte su Normattiva