[1], imposte e altri oneri

[2]Le proprieta' appartenenti a cittadini residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situate nell'area adiacente, nonche' i relativi redditi, non devono essere gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sulle proprieta' e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove le proprieta' stesso sono situate.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art31 · fonte su Normattiva