1. I membri del personale consolare, nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:

  • a)delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
  • b)delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'articolo 25;
  • c)delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera b) dell'articolo 24;
  • d)delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
  • e)delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati;
  • f)dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'articolo 25. 2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art22 · fonte su Normattiva