[1]trasporti terrestri

[2]1. Gli autoveicoli devono essere assicurati contro i rischi della responsabilita' civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso. 2. Le condizioni di polizza devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art30 · fonte su Normattiva