[1]delle persone per attivita' connesse con i beni agrari
[2]1. I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto di ottenere il foglio complementare agricolo di cui al successivo articolo 10, che consente l'attivita' sui fondi agricoli, alle seguenti condizioni:
- a)che siano residenti in uno dei Comuni indicati agli allegati A o B del presente Accordo;
- b)che siano proprietari di immobili agricoli di qualsiasi specie o cultura, o di aziende agricole che siano situati nella fascia di 10 Km. oltre il confine del proprio Stato. 2. Hanno lo stesso diritto: gli affittuari, gli usufruttuari, i titolari di altri diritti reali, i partecipanti a comunita' agrarie, i titolari di usi civici sui terreni comunali. 3. Hanno lo stesso diritto:
- a)i congiunti delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2;
- b)i tecnici o lavoratori agricoli stabili, stagionali o temporanei, che siano in rapporto contrattuale o che siano assunti dalle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. Hanno lo stesso diritto:
- a)i pastori,
- b)i carbonai,
- c)i boscaioli,
- d)gli addetti alle cave. 5. Hanno lo stesso diritto del dante causa gli eredi nel corso dell'espletamento delle pratiche inerenti alla successione. In tal caso essi devono allegare alla domanda per ottenere il foglio complementare agricolo ed il lasciapassare un certificato degli organi competenti con il quale si attesti che e' in corso la procedura per il trasferimento del diritto di proprieta'. Copia di tale documento viene inviata all'Autorita' dell'altra Parte competente al rilascio del lasciapassare. 6. Nella dizione immobili agricoli vengono comprese le cave di pietra. 7. Fuori dei casi previsti ai precedenti commi i cittadini proprietari o titolari di altri diritti su immobili agricoli o aziende agricole posti al di fuori della fascia di 10 km. possono chiedere alla Commissione Mista Permanente il rilascio del lasciapassare ed il foglio complementare agricolo.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
