[1]di proprieta'
[2]I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purche' abbiano conseguito la proprieta' di beni agrari per atto tra vivi o mortis causa, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.
Testo vigente dal 15 aprile 1985
