di salvataggio 1. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente. 2. Il capitano ha facolta' di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facolta' di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave. 3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art6 · fonte su Normattiva