di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorita' pubbliche 1. La presente Convenzione non pregiudica alcuna delle disposizioni della legislazione nazionale o di ogni Convenzione internazionale relative alle operazioni di salvataggio effettuate da Autorita' pubbliche o sotto il loro controllo. 2. Tuttavia i soccorritori che effettuano tali operazioni di salvataggio sono abilitati ad avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio. 3. La misura in cui un'autorita' pubblica avente l'obbligo di eseguire operazioni di assistenza puo' avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione e' determinata dalla legislazione dello Stato nel quale tale autorita' e' situata.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art5 · fonte su Normattiva