tra i soccorritori 1. La spartizione di una ricompensa in base all'articolo 13 tra i soccorritori sara' effettuata in base ai criteri contenuti in tale articolo. 2. La spartizione tra il proprietario, il capitano ed altre persone al servizio di ogni nave di soccorso sara' determinata secondo la legge di bandiera di tale nave. Se il salvataggio non e' stato effettuato a partire da una nave, la spartizione sara' determinata secondo la legge che disciplina il contratto concluso tra il soccorritore ed i suoi incaricati.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art15 · fonte su Normattiva