L'articolo 17 della Convenzione del 20 dicembre 1956 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, uno Stato contraente non puo' comprendere nella base imponibile delle imposte considerate all'articolo 2 i redditi od il patrimonio la cui tassazione e' riservata all'altro Stato contraente per effetto della presente Convenzione, ma ciascuno Stato conserva il diritto di calcolare l'imposta, afferente ai redditi ed al patrimonio la cui tassazione gli e' attribuita, applicando l'aliquota corrispondente all'ammontare complessivo dei redditi o del patrimonio imponibili secondo la propria legislazione".

Testo vigente dal 15 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1299~art3 · fonte su Normattiva