L'articolo 8 della Convenzione del 20 dicembre 1956 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "1° I dividendi pagati da una societa' che e' domiciliata in uno dei due Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in quest'altro Stato. 2° Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la societa' che corrisponde i dividendi e' domiciliata, e secondo la legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' determinata non puo' eccedere:

  • a)10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi stessi e' una societa' (con esclusione delle societa' di persone) che dispone direttamente di almeno il 51 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
  • b)15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di detta limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono pagati. 3° Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote di miniere, quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la societa' distributrice ha il suo domicilio fiscale. 4° Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la societa' che paga i dividendi e' domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5. 5° Al fine di evitare la doppia imposizione per quanto riguarda i dividendi, lo Stato dove il beneficiario e' domiciliato imputera' all'imposta afferente a tali dividendi un ammontare uguale all'imposta effettivamente riscossa nell'altro Stato sugli stessi redditi nelle condizioni fissate dal presente articolo. Tuttavia:
  • A)in Italia, l'imputazione verra' effettuata soltanto nel caso in cui questi dividendi fossero assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile;
  • B)in Svezia, i dividendi attribuiti da una societa' che ha il suo domicilio fiscale in Italia, ad una societa' che ha il suo domicilio fiscale in Svezia, sono esonerati dalle imposte svedesi nella misura e nelle condizioni in cui un tale esonero e' compatibile con la legislazione svedese considerando l'una o l'altra societa' come aventi il loro domicilio fiscale in Svezia".

Testo vigente dal 15 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-12;1299~art2 · fonte su Normattiva