sul reddito da lavoro 1. In materia di reddito e senza pregiudicare le disposizioni riguardanti la doppia imposizione contenute negli accordi gia' conclusi o che potranno essere conclusi tra le Parti Contraenti, i lavoratori migranti non saranno soggetti, nel territorio di una Parte Contraente, a diritti, tasse, imposte o contributi, di qualunque genere, superiori o piu' gravosi di quelli che vengono imposti ai lavoratori nazionali che si trovano in situazione analoga. Essi beneficeranno, in particolare, di riduzioni o esenzioni da tasse o imposte e di sgravi alla base, ivi comprese le detrazioni per oneri familiari. 2. Le Parti Contraenti stabiliranno fra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali sulla doppia imposizione, i provvedimenti da adottare per evitare la doppia imposizione sui guadagni dei lavoratori migranti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art23 · fonte su Normattiva