di lavoro 1. In materia di condizioni di lavoro, i lavoratori migranti autorizzati a svolgere un lavoro beneficeranno di un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai lavoratori nazionali in virtu' delle disposizioni legislative o regolamentari, dei contratti collettivi di lavoro o delle consuetudini. 2. Non si puo' derogare mediante contratto individuale al principio dell'uguaglianza di trattamento previsto al precedente paragrafo.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art16 · fonte su Normattiva