della lingua materna del lavoratore migrante Le Parti Contraenti interessate opereranno di comune accordo al fine di organizzare, nella misura del possibile, a favore dei figli dei lavoratori migranti, dei corsi speciali per l'insegnamento della lingua materna del lavoratore migrante per facilitare, tra l'altro, il loro ritorno nel Paese d'origine.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art15 · fonte su Normattiva