1. Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, formulare una o piu' riserve che non potranno riguardare piu' di nove articoli dei Capitoli dal II al IV incluso, ad eccezione degli articoli 4, 8, 9, 12, 16, 17, 20, 25, 26. 2. Ogni Stato potra' ritirare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, una riserva da lui formulata in virtu' del precedente paragrafo mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art36 · fonte su Normattiva