(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 4, (2) (3), 5 e 6 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento. (2) Tale tasso di cambio dovra' corrispondere al tasso incrociato ottenuto sulla base di quei tassi che sarebbero applicati dal Fondo Monetario Internazionale per la conversione delle valute in questione in Diritti Speciali di Prelievo.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art7 · fonte su Normattiva