- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al su menzionato paragrafo. 2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avra' espletato le proce- dure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 20 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-29;100~accordo-art8 · fonte su Normattiva