presente Accordo dovra' altresi' applicarsi agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una delle due Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alla legislazione di quest'ultima.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art9 · fonte su Normattiva