- Applicazione di altre disposizioni 1. Se una materia e' disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui le due Parti Contraenti siano firmatarie, o da norme generali di diritto internazionale, alle Parti Contraenti e ai loro investitori si applicheranno le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora la Parte Contraente ospitante non abbia accordato il trattamento piu' favorevole di cui all'articolo 3 ad un investitore, dell'altra Parte Contraente e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di cio', quest'ultimo avra' diritto al risarcimento di tale danno. 3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le eventuali modifiche sostanziali nella legislazione della Parte Contraente che disciplinino, direttamente o indirettamente l'investimento, non verranno applicate in modo retroattivo e l'investimento effettuato ai sensi del presente Accordo sara' pertanto protetto.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;72~accordo-art12 · fonte su Normattiva