di applicazione dell'Accordo 1. Il presente Accordo si applichera' agli investimenti effettuati gia', o che si effettuino da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra ed i quali, in conformita' alla legislazione applicabile al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, siano stati da quest'ultima registrati come investimento estero. 2. In ogni caso, esso non si applichera' alle controversie gia' iniziate o risolte prima delle sua entrata in vigore ne' alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, essa non si applichera' a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732~accordo-art13 · fonte su Normattiva