[1]- Risarcimento per da danni o perdite

[2]1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, disordini civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' un adeguato risarcimento per dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che esse siano state causate da forze di governo o da altri soggetti. I pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati dovranno ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Testo vigente dal 10 febbraio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-01-27;13~accordo-art4 · fonte su Normattiva