[1]ARTICOLO VIII Surroga

[2]Se una Parte Contraente o una delle sue istituzioni dovesse effettuare un pagamento ad un investitore in virtu' di una garanzia o di un'assicurazione stipulata in relazione ad un investimento, l'altra Parte Contraente riconoscera' la validita' della surroga in favore di quella Parte Contraente o di una delle sue istituzioni rispetto a qualsiasi diritto o titolo dell'investitore. La Parte Contraente o una delle sue istituzioni sara' autorizzata, entro i limiti della surroga, a esercitare gli stessi diritti che l'investitore sia stato autorizzato ad esercitare.

Testo vigente dal 16 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-02-01;13~accordo-artviii · fonte su Normattiva