[1]ARTICOLO VIII Surroga
[2]Se una Parte Contraente o una delle sue istituzioni dovesse effettuare un pagamento ad un investitore in virtu' di una garanzia o di un'assicurazione stipulata in relazione ad un investimento, l'altra Parte Contraente riconoscera' la validita' della surroga in favore di quella Parte Contraente o di una delle sue istituzioni rispetto a qualsiasi diritto o titolo dell'investitore. La Parte Contraente o una delle sue istituzioni sara' autorizzata, entro i limiti della surroga, a esercitare gli stessi diritti che l'investitore sia stato autorizzato ad esercitare.
Testo vigente dal 16 febbraio 2010
