[1]Ambito di applicazione

[2]La cooperazione tra le Parti comprendera', oltre alle sostanze definite nell'art. 1 anche le droghe sintetiche conosciute e quelle che si produrranno in futuro, nonche' qualsiasi altra sostanza stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai competenti Organismi Internazionali e considerato tale anche dalle normative vigenti nei due Paesi.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art2 · fonte su Normattiva