Art. 1 (Atto di Ginevra)
[1]Traduzione non ufficiale
[2]ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
[3]Indice degli articoli Capo I: Disposizioni introduttive e generali Articolo 1: Abbreviazioni Articolo 2: Oggetto Articolo 3: Autorita' competente Articolo 4: Registro internazionale Capo II: Domanda e registrazione internazionale Articolo 5: Domanda Articolo 6: Registrazione internazionale Articolo 7: Tasse Articolo 8: Periodo di validita' delle registrazioni internazionali Capo III: Protezione Articolo 9: Impegno a garantire la protezione Articolo 10: Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti Articolo 11: Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate Articolo 12: Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico Articolo 13: Salvaguardie rispetto ad altri diritti Articolo 14: Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso Capo IV: Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali Articolo 15: Rifiuto Articolo 16: Ritiro del rifiuto Articolo 17: Periodo transitorio Articolo 18: Notifica della concessione della protezione Articolo 19: Invalidazione Articolo 20: Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale Capo V: Disposizioni amministrative Articolo 21: Appartenenza all'Unione di Lisbona Articolo 22: Assemblea dell'Unione particolare Articolo 23: Ufficio internazionale Articolo 24: Finanze Articolo 25: Regolamento di esecuzione Capo VI: Revisione e modifica Articolo 26: Revisione Articolo 27: Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea Capo VII: Disposizioni finali Articolo 28: Condizioni e modalita' per aderire al presente atto Articolo 29: Data di validita' delle ratifiche e delle adesioni Articolo 30: Divieto di riserve Articolo 31: Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 Articolo 32: Denuncia Articolo 33: Lingue del presente atto; firma Articolo 34: Pagina del depositario
[4]Articolo 1 Abbreviazioni
[5]Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per: (i.) «Accordo di Lisbona», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958; (ii.) «atto del 1967», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979; (iii.) «presente atto», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto; (iv.) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25; (v.) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata; (vi.) «denominazione di origine», una denominazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto i); (vii.) «indicazione geografica», un'indicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto ii); (viii.) «registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 4 come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; (ix.) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale; (x.) «domanda», una domanda di registrazione internazionale; (xi.) «registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto; (xii.) «zona geografica di origine», una zona geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 2; (xiii.) «zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe; (xiv.) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto; (xv.) «parte contraente di origine», la parte contraente in cui e' situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui e' situata la zona geografica di origine transfrontaliera; (xvi.) «autorita' competente», il soggetto designato conformemente all'articolo 3; (xvii.) «beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtu' della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica; (xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto; (xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale; (xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione; (xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
