Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Art. 16 (Atto di Ginevra)
[1]del rifiuto
[2]Un rifiuto puo' essere ritirato in conformita' delle procedure previste dal regolamento di esecuzione. Il ritiro e' iscritto nel registro internazionale.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
