Art. 14 (Atto di Ginevra)
[1]Effetti della registrazione internazionale
[2](1) [Effetti equivalenti a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile] A partire dalla data della registrazione internazionale, quest'ultima produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolarmente depositata per la concessione della protezione del disegno o modello industriale a norma della legislazione di tale Parte contraente. (2) [Effetti equivalenti a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile] a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto, in conformita' all'articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale a norma della legislazione di ciascuna di tali Parti contraenti al piu' tardi a partire dalla data di scadenza del periodo concesso per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso, conformemente al Regolamento, al piu' tardi al momento precisato in tale dichiarazione.
- b)Se l'ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito lo ha ritirato, in parte o del tutto, la registrazione internazionale produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto e' stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione per un disegno o modello industriale ai sensi della legislazione di tale Parte contraente, al piu' tardi a partire dalla data di ritiro del rifiuto.
- c)Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale ai sensi del presente paragrafo si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto di tale registrazione quali ricevuti dall'Ufficio internazionale attraverso l'ufficio designato o, laddove applicabile, cosi' come modificati durante la procedura presso tale ufficio. (3) [Dichiarazione relativa all'effetto della designazione della Parte contraente del richiedente] a) Ogni Parte contraente il cui ufficio e' un ufficio d'esame puo', nel caso in cui e' la Parte contraente del richiedente, notificare al Direttore generale, con una dichiarazione, che la designazione di tale Parte contraente in una registrazione internazionale non ha effetto.
- b)Se una Parte contraente che ha presentato una dichiarazione, conformemente alla lettera a), e' indicata in una domanda internazionale sia come Parte contraente del richiedente, sia quale Parte contraente designata, l'Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
