Art. 17 (Atto di Ginevra)
[1]transitorio
[2](1) [Possibilita' di concedere un periodo transitorio] Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, una parte contraente che non ha rifiutato gli effetti di una registrazione internazionale in ragione di un utilizzo anteriore da parte di terzi o che ha ritirato il rifiuto o ha notificato una concessione di protezione puo', se la propria legislazione lo consente, concedere un periodo di tempo specifico, indicato nel regolamento, per porre fine a tale utilizzo. (2) [Notifica di un periodo transitorio] La parte contraente notifica all'Ufficio internazionale il periodo transitorio concesso, conformemente alle procedure stabilite nel regolamento di esecuzione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
