Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Art. 21 (Atto di Ginevra)
[1]all'Unione di Lisbona
[2]Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
