Art. 31 (Atto di Ginevra)
[1]dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967
[2](1) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967] Per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, si applica unicamente il presente atto. Tuttavia, con riferimento alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine in vigore a norma dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967, gli Stati accordano un livello di protezione perlomeno equivalente a quello prescritto nell'Accordo di Lisbona o nell'atto del 1967. (2) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 e gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma non del presente atto] Gli Stati che sono parte del presente atto e dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 continuano ad applicare l'Accordo di Lisbona o l'atto del 1967, a seconda dei casi, nelle relazioni con gli Stati che sono parte dell'Accordo di Lisbona o dell'atto del 1967 ma che non sono parti del presente atto.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
