[1]Revisione del presente Atto

[2](1) [Conferenze di revisione] Il presente Atto puo' essere sottoposto a revisione da una conferenza delle Parti contraenti. (2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea.

Testo vigente dal 13 ottobre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;141~atto-di-ginevra-art25 · fonte su Normattiva