Art. 25 (Atto di Ginevra)
[1]Revisione del presente Atto
[2](1) [Conferenze di revisione] Il presente Atto puo' essere sottoposto a revisione da una conferenza delle Parti contraenti. (2) [Revisione o modifica di determinati articoli] Conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia dall'Assemblea.
Testo vigente dal 13 ottobre 2023
