Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Art. 33 (Atto di Ginevra)
[1]del presente atto; firma
[2](1) [Testi originali; testi ufficiali]
- a)Il presente atto e' firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
- b)Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea puo' indicare. (2) [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
