Art. 32 (Atto di Ginevra)
(1) [Notifica] Ogni parte contraente puo' denunciare il presente atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale. (2) [Data a partire dalla quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica e' pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. La denuncia non incide in alcun modo sull'applicazione del presente atto alle domande pendenti e alle registrazioni internazionali in vigore per quanto riguarda la parte contraente autrice della denuncia al momento in cui la denuncia ha effetto.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
