Art. 6 (Atto di Ginevra)
[1]internazionale
[2](1) [Verifica della correttezza formale da parte dell'Ufficio internazionale] Al ricevimento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presentata nella debita forma, secondo quanto specificato nel regolamento, l'Ufficio internazionale procede con l'iscrizione della denominazione di origine, o dell'indicazione geografica, nel registro internazionale. (2) [Data della registrazione internazionale] Fatto salvo il paragrafo 3, la data della registrazione internazionale e' la data in cui la domanda perviene all'Ufficio internazionale. (3) [Data della registrazione internazionale in caso di informazioni mancanti] Nell'eventualita' in cui la domanda non contenga tutte le seguenti informazioni: (i.) l'indicazione dell'autorita' competente o, nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del richiedente o dei richiedenti; (ii.) le informazioni che identificano i beneficiari e, se del caso, la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii); (iii.) la denominazione di origine, o l'indicazione geografica, per la quale si richiede la registrazione internazionale; (iv.) il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica; la data della registrazione internazionale e' quella in cui l'Ufficio internazionale riceve l'ultima delle informazioni mancanti. (4) [Pubblicazione e notifica delle registrazioni internazionali] L'Ufficio internazionale pubblica, senza indugio, ogni registrazione internazionale e ne da' tempestiva notifica all'autorita' competente di ciascuna parte contraente. (5) [Data di decorrenza degli effetti della registrazione internazionale]
- a)Fatta salva la lettera b), una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata e' protetta a decorrere dalla data della registrazione internazionale nel territorio di ciascuna parte contraente che non ha rifiutato la protezione conformemente all'articolo 15 o che ha inviato all'Ufficio internazionale una notifica della concessione della protezione conformemente all'articolo 18.
- b)Una parte contraente puo' comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che, conformemente alla sua legislazione nazionale o regionale, una denominazione di origine o un'indicazione geografica registrata e' protetta a decorrere dalla data menzionata nella dichiarazione stessa; la data tuttavia non deve essere posteriore alla scadenza del termine ultimo per il rifiuto indicata nel regolamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
