Art. 18 (Atto di Ginevra)
[1]della concessione della protezione
[2]L'autorita' competente di una parte contraente puo' notificare all'Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica registrata. L'Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne da' pubblicazione.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
