Art. 5 (Atto di Ginevra)
(1) [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l'Ufficio internazionale. (2) [Deposito della domanda da parte dell'autorita' competente] Fatto salvo il paragrafo 3, la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica deve essere depositata dall'autorita' competente a nome: (i.) dei beneficiari; o (ii.) di una persona fisica o giuridica legittimata, in virtu' della legislazione del paese contraente di origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. (3) [Domanda depositata direttamente]
- a)Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, se la legislazione della parte contraente di origine lo consente, la domanda puo' essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 2, punto ii).
- b)La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legislazione consente il deposito diretto. La dichiarazione puo' essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiarazione e' rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, essa avra' efficacia dalla data dell'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se e' rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, avra' efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale. (4) [Possibilita' di domanda congiunta nel caso di una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un'autorita' competente designata di comune accordo. (5) [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 3. (6) [Contenuti facoltativi] Il regolamento di esecuzione puo' specificare le informazioni che possono essere facoltativamente incluse nella domanda.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
